Grassi animali: biomasse utilizzabili
Lo scorso 23 Luglio è entrato in vigore il Decreto Legge 123 firmato dal Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti che inserisce alcuni prodotti, costituiti prevalentemente da grassi di origine animale, nell’elenco delle biomasse a uso combustibile previsto dal Codice dell’Ambiente.
Tale Decreto consente inoltre di destinare questi materiali alla combustione negli impianti produttivi, anche al di fuori della normativa vigente in materia di rifiuti.
La loro combustione è ammessa a condizione che siano classificati come sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati combustibili dai regolamenti UE 1069/2009 142/2011 592/2014 con applicazione di metodi di trasformazione e altre condizioni degli stessi e che vengano i valori limite stabiliti dal decreto con riferimento a 14 parametri tra cui densità, punto di infiammabilità etc.
In questo modo, si sana finalmente un’incongruenza tra regole italiane ed europee che autorizzano da tempo la combustione di grassi animali, mentre in Italia tale processo è stato spesso considerato dalle autorità locali un’operazione di incenerimento di rifiuti, rendendo di fatto una corsa ad ostacoli l’iter autorizzativo.
Per quello che concerne il rispetto e la tutela della Salute Pubblica le norme europee prevedono che i grassi animali fusi, possibili portatori di microrganismi patogeni, debbano essere trattati in caldaie prima del loro uso a temperature di 850°C per 2 secondi o 1.100°C per 0,2 secondi a pressione atmosferica.
E’ facile evincere, in base a questi parametri di riferimento, che in un motore Diesel, dove la temperatura supera i 2.500 °C nella fase di scoppio con concomitanti ed elevate pressioni, il coefficiente di sicurezza commisurato alle norme è oltre 20 e cioè la combustione nel motore Diesel è almeno 20 volte più sicura della combustione in caldaie.
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Edited by Martina Andreoni