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Compostaggio aerobico, informazioni utili

Compostaggio aerobico, informazioni utili

L’impianto di compostaggio è un’installazione in grado di sfruttare il processo di degradazione del materiale organico che avviene in natura ad opera dei batteri in presenza di ossigeno.  Grazie a questo impianto, tale processo viene accelerato e controllato dall’uomo, portando alla formazione di una frazione solida denominata compost.

Il compost è un ammendante organico capace di migliorare le caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e meccaniche del terreno con numerosi vantaggi dal punto di vista ambientale ed agronomico. Tale prodotto si ottiene dal processo biologico di tipo “aerobico” della componente organica dei rifiuti solidi urbani e dai materiali organici naturali marcescibili.

Nella sostanza la produzione di compost è un modo elementare ma efficace di aiutare la natura e il nostro ambiente, infatti:

  • È il prodotto di un processo completamente naturale
  • Permette la riduzione di circa il 30% dei rifiuti destinati allo smaltimento
  • Trasforma i rifiuti organici in un ottimo prodotto fertilizzante
  • Riduce l’impatto ambientale per le attività di smaltimento dei rifiuti, in quanto elimina il trasporto dell’Umido verso le filiere di lavorazione

La pratica del compostaggio è ormai parte integrante della raccolta differenziata ed un nuovo modo di trattare i rifiuti organici e vegetali.

RM Impianti ha progettato ed effettuato test preliminari per un sistema di compostaggio aerobico che è confacente ed in linea con il Collegato Ambientale (legge 28 dicembre 2015, n. 221), da poco entrato in vigore. Nella stessa legge si rilancia il compostaggio dei rifiuti organici di cui viene promossa la diffusione e incentivata fiscalmente la pratica. Le prove hanno avuto esito positivo.

Di particolare interesse l’introduzione della nuova nozione di “Compostaggio di comunità” inteso come il “compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani” da queste prodotti: ad esempio i rifiuti biodegradabili prodotti dalle attività agricole e vivaistiche o anche da cucine, mense, mercati, giardini e parchi.

Tra le novità inserite all’interno del “Collegato”, vi sono in particolare tre articoli che offrono interessanti aggiornamenti sulla tematica.

L’articolo 37 , ad esempio, prevede una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani, sia per le utenze domestiche, sia per quelle non domestiche (ad esempio attività agricole e vivaistiche) che effettuino compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici.

Come anticipato sopra, l’articolo 38 riguarda invece l’innovativa pratica del “Compostaggio di comunità”, per la quale è prevista una riduzione della tassa rifiuti.

L’articolo 25, infine, include i rifiuti in plastica compostabile – compresi i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario – tra i materiali ammendanti (compostato misto) che rientrano nei fertilizzanti.

Andiamo a scoprire nel dettaglio ognuna di queste normative.

 

Gli incentivi al compostaggio:  riduzione della tassa rifiuti urbani e semplificazioni autorizzative degli impianti

L’art. 37 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 reca una serie di disposizioni tese a incentivare il compostaggio aerobico, sia individuale sia “di comunità”.

Per realizzare questa finalità vengono inseriti due nuovi commi in due distinte norme del TUA (Testo Unico Ambientale,  D.Lgs. n. 152/2006): l’art. 208 e l’art. 214.

Nell’ art. 208, in particolare,  viene introdotto il nuovo comma 19-bis che prevede l’applicazione di una riduzione della tassa sui rifiuti urbani sia per le utenze domestiche (per i rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino), sia per quelle non domestiche (per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche) che effettuino  compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici.

Un’ ulteriore forma di incentivazione è prevista con l’introduzione del comma 7-bis dell’art. 214 TUA, che prevede la semplificazione del regime di autorizzazione degli impianti dedicati al c.d. “compostaggio di comunità” di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che abbiano una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue.

In questo secondo caso, dunque, la disposizione fa riferimento agli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili che siano destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio.

Prima della sottoscrizione della convenzione, deve essere acquisito il parere dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) previa predisposizione di un regolamento di gestione dell’impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale.

 

Incentivi al compostaggio di rifiuti organici effettuato sul luogo stesso di produzione

All’art. 38 della legge n. 221/2015, espressamente volto a favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici.

Tali novità vengono attuate grazie a una modifica del TUA, e in particolare, in primo luogo, attraverso l’inserimento dei commi 1-septies e 1-octies nell’art. 180, i quali prevedono che le Regioni e i Comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, incentivino le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione (come l’autocompostaggio e il compostaggio di comunità), anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all’art. 199 del TUA.

Il secondo periodo del nuovo comma 1-septies, poi, consente ai Comuni di applicare riduzioni della tassa sui rifiuti (la TARI, ex art. 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), alle utenze che effettuano le attività di riduzione dei rifiuti sopra previste.

Ai sensi del nuovo comma 1-octies, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del  Collegato ambientale, il MATTM, di concerto con il Ministero della Salute, dovrà emanare un decreto che definisca i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici.

Sempre l’art. 38 del “Collegato” che introduce nel Testo Unico Ambientale (art. 183, comma 1, nuova lettera qq-bis), la nuova nozione di “compostaggio di comunità”:

“compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti” .

 

Plastica compostabile e decreto n.75/2010 sui fertilizzanti

A completamento delle novità sul compostaggio l’ex Collegato ambientale dedica una norma  alla “plastica compostabile”, quella cioè che, nel rispetto della norma UNI EN13432, può essere utilizzata per raccogliere separatamente l’umido, attesa la sua (bio)degradazione in poche settimane negli impianti di compostaggio.

L’art. 25 della legge n. 221/2015, infatti, include i rifiuti in plastica compostabile (compresi i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario) tra i materiali ammendanti (compostato misto) che rientrano nei fertilizzanti. La novità viene introdotta modificando l’allegato 2 del D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75.

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